Art. 3
In vigore dal 11 mar 2025
1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all’esecuzione dell’azione («spese») è pari a 1 474 753,82 EUR.
2. Le spese sono gestite secondo le norme e le procedure applicabili al bilancio generale dell’Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese. A tal fine, essa conclude un accordo di contributo con l’UNODA («accordo»). L’accordo prevede che l’UNODA assicuri al contributo dell’Unione una visibilità adeguata alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l’accordo non appena possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale contesto e della data di conclusione dell’accordo.
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