Art. 3

In vigore dal 28 feb 2025
1.   L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione delle attività del progetto di cui all’, paragrafo 2, è pari a 3 100 000,00 EUR. 2.   Le spese finanziate con l’importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio dell’Unione. 3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione dell’importo di riferimento finanziario di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude gli accordi necessari con il BAFA e con Expertise France. Gli accordi prevedono che il BAFA ed Expertise France assicurino la visibilità del contributo dell’Unione in modo corrispondente alla sua entità. 4.   La Commissione si adopera per concludere gli accordi di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Informa il Consiglio di tutte le difficoltà incontrate per pervenirvi e della data di conclusione degli accordi.
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