Art. 2
In vigore dal 28 feb 2025
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.
2. L’esecuzione tecnica delle attività di progetto di cui all’, paragrao 2, è effettuata dall’Ufficio federale tedesco per l’economia e il controllo delle esportazioni (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle – BAFA) e da Expertise France.
3. Il BAFA ed Expertise France svolgono i loro compiti sotto la responsabilità dell’alto rappresentante. A tal fine, quest’ultimo stabilisce le modalità necessarie con il BAFA e con Expertise France.
Storico versioni
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