Art. 1
In vigore dal 28 feb 2025
1. Al fine di sostenere l’efficace attuazione e l’universalizzazione del trattato sul commercio di armi (ATT), l’Unione intraprende attività con gli obiettivi seguenti:
a)
rafforzamento o sviluppo delle capacità e competenze in materia di controllo dei trasferimenti di armi per l’attuazione dell’ATT nei paesi beneficiari;
b)
sensibilizzazione di altri paesi, compresi gli Stati che non sono parti dell’ATT, al fine di sostenere l’universalizzazione dell’ATT a livello nazionale, regionale e multilaterale.
2. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l’Unione intraprende le attività di progetto seguenti:
a)
laboratori nazionali;
b)
assistenza ad hoc;
c)
attività di «formazione dei formatori»;
d)
attività regionali e multilaterali, quali conferenze, laboratori e visite di studio;
e)
eventi collaterali.
Una descrizione dettagliata del progetto è riportata nell’allegato della presente decisione.
3. Le attività del progetto di cui alla presente decisione sono attuate in complementarità e sinergia con i progetti di assistenza dell’Unione nel settore dei controlli sulle esportazioni di armi convenzionali e di prodotti a duplice uso e, se del caso, con altri progetti di assistenza dei donatori nel settore del controllo del commercio di armi.
Storico versioni
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