Art. 1
Oggetto
In vigore dal 21 feb 2025
Oggetto
1. La presente decisione definisce il ruolo, le responsabilità e i compiti del direttore rischi per le operazioni finanziarie dell’Unione («direttore rischi»). Il direttore rischi, in quanto seconda linea di difesa a livello istituzionale, ha il mandato di elaborare, attuare e monitorare il quadro della Commissione per la gestione dei rischi e la conformità per quanto riguarda i rischi finanziari derivanti dalle operazioni finanziarie dell’Unione. Il direttore rischi fornisce una valutazione indipendente dei rischi connessi alle operazioni finanziarie dell’Unione ed effettua un monitoraggio continuo del portafoglio per monitorare i rischi di credito, di mercato e di liquidità e individuare le azioni opportune per la gestione dei rischi.
2. La decisione si basa sul modello delle «tre linee di difesa», pratica standard di gestione dei rischi finanziari, in base al quale la prima linea di difesa è costituita dalle direzioni generali responsabili delle operazioni finanziarie dell’Unione, la seconda linea di difesa istituzionale dal direttore rischi e la terza linea di difesa dal servizio di audit interno.
Storico versioni
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