Art. 5

Sorveglianza, controllo e valutazione

In vigore dal 21 gen 2025
Sorveglianza, controllo e valutazione 1.   L'alto rappresentante provvede alla sorveglianza del rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi stabiliti all'. La sorveglianza è utilizzata per conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi stabiliti all' e per contribuire a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte delle unità delle LAF sostenute nell'ambito della misura di assistenza. 2.   Il controllo post-spedizione delle attrezzature e forniture è organizzato come segue: a) verifica della consegna: i certificati di consegna dell'EPF devono essere firmati dalle forze dell'utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà; b) relazioni sull'inventario: il beneficiario deve riferire annualmente in merito all'inventario degli elementi designati, fino a quando tali relazioni non saranno più ritenute necessarie dal comitato politico e di sicurezza (CPS); c) visite in loco: il beneficiario deve concedere l'accesso all'alto rappresentante e ai revisori dell'EPF per effettuare controlli in loco e audit nell'ambito dell'EPF, su richiesta. 3.   Al termine della misura di assistenza l'alto rappresentante effettua una valutazione finale per stabilire se la misura di assistenza abbia contribuito a conseguire gli obiettivi di cui all', paragrafo 2.
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Sorveglianza, controllo e valutazione (Art. 5 Decisione (UE) 2025/129) — Testo vigente | Portale Normativo