Art. 1

Istituzione, obiettivi, portata e durata

In vigore dal 21 gen 2025
Istituzione, obiettivi, portata e durata 1.   È istituita una misura di assistenza a favore del Libano («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»). 2.   La misura di assistenza si prefigge l'obiettivo di contribuire a rafforzare le capacità delle forze armate libanesi (LAF) al fine di rischierarsi e garantire e mantenere la stabilità nel settore del Libano a sud del fiume Leonte, in linea con la risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e contribuire a loro volta a proteggere la popolazione civile. 3.   Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i seguenti tipi di attrezzature non concepite per l'uso letale della forza: a) attrezzature di sostegno sul terreno; b) attrezzature per opere di ingegneria; c) attrezzature per ingegneria da combattimento; d) attrezzature per la mobilità; e) attrezzature mediche. La misura di assistenza finanzia anche le forniture e i servizi connessi, compresa la formazione tecnica, ove necessario. 4.   La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2025:129:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Istituzione, obiettivi, portata e durata (Art. 1 Decisione (UE) 2025/129) — Testo vigente | Portale Normativo