Art. 4

Attuazione

In vigore dal 21 gen 2025
Attuazione 1.   L'alto rappresentante è responsabile di assicurare l'attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e in linea con le norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF e con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l'individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell'ambito dell'EPF. 2.   L'attuazione delle attività di cui all', paragrafo 3, della presente decisione avviene ad opera: a) dell’agenzia centrale di gestione dei progetti; b) del ministero della Difesa italiano attraverso l'Agenzia Industrie Difesa; c) dell'amministratore delle misure di assistenza, mediante un'intesa amministrativa con l'Économat des Armées in conformità dell'articolo 37 della decisione (PESC) 2021/509.
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Attuazione (Art. 4 Decisione (UE) 2025/129) — Testo vigente | Portale Normativo