Art. 4
Attuazione
In vigore dal 21 gen 2025
Attuazione
1. L'alto rappresentante è responsabile di assicurare l'attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e in linea con le norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF e con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l'individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell'ambito dell'EPF.
2. L'attuazione delle attività di cui all', paragrafo 3, della presente decisione avviene ad opera:
a)
dell’agenzia centrale di gestione dei progetti;
b)
del ministero della Difesa italiano attraverso l'Agenzia Industrie Difesa;
c)
dell'amministratore delle misure di assistenza, mediante un'intesa amministrativa con l'Économat des Armées in conformità dell'articolo 37 della decisione (PESC) 2021/509.
Storico versioni
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