Art. 13

Trasparenza

In vigore dal 4 dic 2024
Trasparenza 1.   Il gruppo e i sottogruppi sono iscritti nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi («registro dei gruppi di esperti»). 2.   Per quanto riguarda la composizione del gruppo e dei sottogruppi, nel registro dei gruppi di esperti sono pubblicate le informazioni seguenti: a) il nome delle organizzazioni aderenti; gli interessi rappresentati; b) il nome dei rappresentanti delle organizzazioni; c) il nome degli osservatori. 3.   Tutti i documenti pertinenti, inclusi gli ordini del giorno, i verbali e i contributi dei partecipanti, sono consultabili nel registro dei gruppi di esperti o tramite un link ad un sito web dedicato, presente nel registro, in cui è possibile reperire tali informazioni. L'accesso a tali siti web non è subordinato alla registrazione dell'utente né ad altre restrizioni. In particolare, la pubblicazione dell'ordine del giorno e degli altri documenti di riferimento pertinenti è effettuata in tempo utile prima della riunione ed è seguita dalla pubblicazione tempestiva dei verbali. Sono possibili eccezioni alla pubblicazione soltanto qualora si ritenga che la divulgazione di un documento possa arrecare pregiudizio alla tutela di un interesse pubblico o privato quale definito all' del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).
Storico versioni

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