Art. 4

Composizione

In vigore dal 4 dic 2024
Composizione 1.   Il gruppo è composto da un massimo di 30 membri. 2.   I membri del gruppo sono organizzazioni di portatori di interessi che svolgono le loro attività e rappresentano i portatori di interessi a livello dell'Unione. Le organizzazioni rappresentano la comunità agricola, altri attori della filiera alimentare o la società civile. 3.   Le organizzazioni dimostrano di avere competenza ed esperienza molto solide nei settori inerenti all'agricoltura e/o all'alimentazione a livello dell'Unione e un'elevatissima rappresentatività geografica tra gli Stati membri. 4.   Ogni organizzazione aderente nomina un rappresentante di alto livello, che ricopra al suo interno la carica di presidente, segretario generale, direttore generale o equivalente, ed è tenuta a garantire che tale rappresentante abbia un elevato livello di competenza. 5.   I membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente alle deliberazioni del gruppo, che non soddisfano, secondo il parere del servizio della Commissione interessato, le condizioni stabilite all'articolo 339 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, o che si dimettono, non saranno più invitati a partecipare alle riunioni del gruppo e potranno essere sostituiti per la durata restante del loro mandato.
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Composizione (Art. 4 Decisione (UE) 2024/7412) — Testo vigente | Portale Normativo