Art. 5

Procedura di selezione

In vigore dal 4 dic 2024
Procedura di selezione 1.   La selezione dei membri del gruppo è effettuata tramite un invito pubblico a presentare candidature, da pubblicare nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi («registro dei gruppi di esperti») di cui alla decisione C(2016) 3301. L'invito a presentare candidature può essere pubblicato anche tramite altri canali, tra cui appositi siti web. L'invito definisce chiaramente i criteri di selezione, comprese le competenze richieste e gli interessi che devono essere rappresentati in relazione all'attività da svolgere. Il periodo minimo concesso per la presentazione delle candidature è di quattro settimane. 2.   I criteri di selezione garantiscono una rappresentanza equilibrata delle tre categorie di membri di cui all', paragrafo 2, seconda frase. Le organizzazioni rappresentano il più ampio interesse collettivo e dell'Unione e dimostrano la loro importanza, anche in termini di rappresentatività geografica, a livello dell'Unione nel settore dell'agricoltura e/o dell'alimentazione. 3.   Ai fini della nomina è necessaria l'iscrizione delle organizzazioni nel registro per la trasparenza (4). 4.   I membri del gruppo sono nominati dal direttore generale della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale («DG AGRI») della Commissione tra le organizzazioni in possesso di competenze ed esperienze comprovate e pertinenti nei settori di cui agli che hanno risposto all'invito a presentare candidature e hanno presentato domanda, ai fini di una loro partecipazione alle riunioni del gruppo. 5.   I membri sono nominati per un mandato quinquennale.
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