Art. 12
Segreto professionale e trattamento delle informazioni classificate
In vigore dal 4 dic 2024
Segreto professionale e trattamento delle informazioni classificate
I membri del gruppo e i loro rappresentanti, così come gli esperti invitati e gli osservatori, sono tenuti al rispetto dell'obbligo del segreto professionale, che in virtù dei trattati e delle relative norme di attuazione si applica a tutti i membri delle istituzioni e al loro personale, e al rispetto delle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, previste dalle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (5) e (UE, Euratom) 2015/444 (6) della Commissione. In caso di mancato rispetto di tali obblighi, la Commissione può adottare tutti i provvedimenti del caso.
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