Art. 10
Osservatori
In vigore dal 4 dic 2024
Osservatori
1. Alle organizzazioni e agli enti pubblici diversi dalle autorità degli Stati membri può essere concesso lo status di osservatori, conformemente alle norme orizzontali, su invito diretto.
2. Le organizzazioni e gli enti pubblici nominati in qualità di osservatori designano i propri rappresentanti.
3. I rappresentanti degli osservatori possono essere autorizzati dal presidente a partecipare alle discussioni del gruppo e dei suoi sottogruppi e a fornire consulenza, tenendo conto delle esigenze e al fine di preservare la natura interattiva della discussione. Essi non hanno tuttavia diritto di voto e non partecipano alla formulazione delle raccomandazioni o dei pareri del gruppo.
Storico versioni
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