Art. 8
Sottogruppi
In vigore dal 4 dic 2024
Sottogruppi
La DG AGRI può istituire sottogruppi per esaminare questioni specifiche sulla base di un mandato da essa definito in consultazione con altri servizi competenti della Commissione. I sottogruppi operano in conformità delle norme orizzontali e riferiscono al gruppo. Essi vengono sciolti una volta espletato il loro mandato.
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