Art. 8

Sottogruppi

In vigore dal 4 dic 2024
Sottogruppi La DG AGRI può istituire sottogruppi per esaminare questioni specifiche sulla base di un mandato da essa definito in consultazione con altri servizi competenti della Commissione. I sottogruppi operano in conformità delle norme orizzontali e riferiscono al gruppo. Essi vengono sciolti una volta espletato il loro mandato.
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Sottogruppi (Art. 8 Decisione (UE) 2024/7412) — Testo vigente | Portale Normativo