Art. 10
In vigore dal 8 ott 2024
La presente decisione si applica fino al 9 ottobre 2025.
La presente decisione è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.
L’eccezione di cui all’, per quanto riguarda l’, paragrafi 1 e 2, è riesaminata a intervalli periodici e almeno ogni dodici mesi o su richiesta urgente di uno Stato membro, dell’alto rappresentante o della Commissione a seguito di un cambiamento sostanziale della situazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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