Art. 8

In vigore dal 8 ott 2024
È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alla presente decisione, anche partecipandovi senza perseguire deliberatamente tale obiettivo o risultato, ma sapendo che tale partecipazione può avere tale obiettivo o risultato e accettando tale possibilità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2024:2643:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo