Art. 8
In vigore dal 8 ott 2024
È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alla presente decisione, anche partecipandovi senza perseguire deliberatamente tale obiettivo o risultato, ma sapendo che tale partecipazione può avere tale obiettivo o risultato e accettando tale possibilità.
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