Art. 2

In vigore dal 8 ott 2024
1.   Sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi che: a) sono responsabili di atti o politiche del governo della Federazione russa che compromettono o minacciano la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità o la sicurezza dell’Unione, o di uno o più dei suoi Stati membri, di un’organizzazione internazionale o di un paese terzo, o che compromettono o minacciano la sovranità o l’indipendenza di uno o più dei suoi Stati membri o di un paese terzo, ovvero che compiono o sostengono tali atti o politiche o ne traggono vantaggio, mediante una delle azioni seguenti: i) la pianificazione o la direzione di azioni che ostacolano o compromettono il processo politico democratico, anche ostacolando o compromettendo lo svolgimento di elezioni o tentando di destabilizzare o sovvertire l’ordine costituzionale, ovvero l’implicazione diretta o indiretta in tali azioni o l’agevolazione in altro modo delle stesse; ii) la pianificazione o la direzione di manifestazioni violente, l’implicazione diretta o indiretta nelle stesse, il sostegno o l’agevolazione in altro modo delle stesse; iii) la pianificazione o la direzione di atti di violenza, l’implicazione diretta o indiretta negli stessi, il sostegno o l’agevolazione in altro modo degli stessi, comprese le attività volte a mettere a tacere, intimidire, sottoporre a coercizioni e rappresaglie le persone critiche nei confronti delle azioni o delle politiche della Federazione russa; iv) la pianificazione o la direzione dell’uso della manipolazione delle informazioni e delle ingerenze coordinate, l’implicazione diretta o indiretta nello stesso, il sostegno o l’agevolazione in altro modo dello stesso; v) la pianificazione o la direzione di azioni che prendono di mira il funzionamento delle istituzioni democratiche, le attività economiche o i servizi di interesse pubblico, anche mediante l’ingresso non autorizzato nel territorio di uno Stato membro, compreso lo spazio aereo, o volte a interferire con, danneggiare o distruggere, anche mediante sabotaggio o attività informatiche malevole nell’ambito di attività ibride, le infrastrutture critiche, comprese le infrastrutture sottomarine, ovvero l’implicazione diretta o indiretta in tali azioni, il sostegno o l’agevolazione in altro modo delle stesse; vi) la pianificazione o la direzione della strumentalizzazione dei migranti di cui all’, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1359; vii) lo sfruttamento di un conflitto armato, dell’instabilità o dell’insicurezza, anche attraverso lo sfruttamento o il commercio illeciti di risorse naturali e di fauna selvatica in un paese terzo; viii) l’istigazione o l’agevolazione di un conflitto armato in un paese terzo; b) sono associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alla lettera a); c) forniscono sostegno alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi coinvolti nelle attività di cui alla lettera a); quali figuranti nell’allegato. 2.   Non sono messi a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato fondi o risorse economiche, né sono destinati a loro vantaggio. 3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono: a) necessari per soddisfare bisogni fondamentali delle persone elencate nell’allegato e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o mutui, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici; b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; d) necessari per coprire spese straordinarie, purché l’autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno 2 settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere rilasciata un’autorizzazione specifica; e) pagabili su o da un conto di una rappresentanza diplomatica o consolare o di un’organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti siano destinati a essere utilizzati per fini ufficiali della rappresentanza diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale; f) necessari per il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell’Unione e degli Stati membri o dei paesi partner in Russia, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o delle organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale; o g) necessari per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica da parte di operatori di telecomunicazioni dell’Unione, e per la fornitura di risorse correlate e servizi correlati necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza di tali servizi di comunicazione elettronica. 4.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 3 entro 2 settimane da tale rilascio. 5.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) i fondi o le risorse economiche sono oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell’inserimento della persona, dell’entità o dell’organismo di cui al paragrafo 1 nell’allegato, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data; b) i fondi o le risorse economiche saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti; c) la decisione non va a favore di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell’allegato; e d) il riconoscimento della decisione non è contrario all’ordine pubblico nello Stato membro interessato. 6.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 5 entro 2 settimane da tale rilascio. 7.   Il paragrafo 1 non osta a che una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo nell’elenco effettui un pagamento dovuto nell’ambito di un contratto concluso prima della data di inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell’elenco in allegato, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è percepito, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un’entità o da un organismo di cui al paragrafo 1. 8.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di: a) interessi o altri profitti dovuti su tali conti; b) pagamenti dovuti in virtù di contratti, accordi o obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2; oppure c) pagamenti dovuti in virtù di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell’Unione o esecutive nello Stato membro interessato; purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui al paragrafo 1.
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