Art. 5
In vigore dal 9 set 2024
1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Germania trasmette le seguenti informazioni:
a)
l’importo complessivo (capitale e interessi sul recupero) che deve essere recuperato presso i beneficiari;
b)
una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;
c)
i documenti attestanti che ai beneficiari è stato imposto di rimborsare l’aiuto.
2. La Germania informa la Commissione dei progressi compiuti in seguito alle misure adottate per l’attuazione della presente decisione fino al completo recupero degli aiuti concessi nel quadro del regime di cui all’. Essa trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Essa fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all’importo dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.
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