Art. 3
In vigore dal 9 set 2024
1. La Germania procede al recupero degli aiuti di cui all’ presso i beneficiari.
2. Le somme da recuperare sono fruttifere di interessi a decorrere dalla data in cui sono state poste a disposizione dei beneficiari fino al loro recupero.
3. Gli interessi sono calcolati su base composta, conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (90).
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