Art. 2
In vigore dal 9 set 2024
Le seguenti misure attuate illegalmente dalla Germania a favore di FFHG e Ryanair in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE sono incompatibili con il mercato interno:
a)
l’aiuto di Stato per un importo di 1,25 milioni di EUR concesso a FFHG nel 2016 a seguito del recesso, nello stesso anno, dal contratto di vendita di terreni del 2014 in relazione al lotto «residenziale»;
b)
gli aiuti di Stato per un importo di 220 427,64 EUR, 639 146,04 EUR e 680 627,93 EUR, concessi a Ryanair per finanziare la formazione;
c)
gli aiuti di Stato concessi a Ryanair nell’ambito del contratto di marketing del 2005 negli anni dal 2005 al 2016 per un importo di 11,2 milioni di EUR (si veda la ripartizione annuale di cui sopra nella tabella 1) e nell’ambito del contratto di marketing del 2017 per un importo che le autorità tedesche devono ancora stabilire (350 000 EUR per il 2017 e fino a 1,2 milioni di EUR per ogni anno successivo).
Storico versioni
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