Art. 7
Privilegi e immunità dell’RSUE e della squadra dell’RSUE
In vigore dal 26 lug 2024
Privilegi e immunità dell’RSUE e della squadra dell’RSUE
I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento del mandato dell’RSUE e della squadra dell’RSUE sono convenuti con la parte o le parti ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri, il SEAE e la Commissione forniscono tutto il sostegno necessario a tale fine.
Storico versioni
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