Art. 7

Privilegi e immunità dell’RSUE e della squadra dell’RSUE

In vigore dal 26 lug 2024
Privilegi e immunità dell’RSUE e della squadra dell’RSUE I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento del mandato dell’RSUE e della squadra dell’RSUE sono convenuti con la parte o le parti ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri, il SEAE e la Commissione forniscono tutto il sostegno necessario a tale fine.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2024:2098:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo