Art. 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

In vigore dal 26 lug 2024
Accesso alle informazioni e supporto logistico 1.   Gli Stati membri, i servizi della Commissione, il SEAE e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione. 2.   Le delegazioni dell’Unione nella regione dei Grandi Laghi o gli Stati membri, o entrambi, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2024:2098:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo