Art. 6
Costituzione e composizione della squadra dell’RSUE
In vigore dal 26 lug 2024
Costituzione e composizione della squadra dell’RSUE
1. Nei limiti del mandato dell’RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione di una squadra («squadra dell’RSUE»). La squadra dell’RSUE dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. L’RSUE informa prontamente il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra dell’RSUE.
2. Gli Stati membri, le istituzioni dell’Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l’RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, dello Stato membro interessato, dell’istituzione dell’Unione interessata o del SEAE, se del caso. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell’Unione o il SEAE possono essere assegnati alla squadra dell’RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione che l’ha distaccato ovvero del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE.
4. La squadra dell’RSUE è ubicata presso i competenti servizi del SEAE o le delegazioni dell’Unione per assicurare la coerenza e la corrispondenza delle loro rispettive attività. L’RSUE facilita la riapertura di un ufficio dell’Unione a Goma (RDC), anche distaccando temporaneamente personale della sua squadra dell’RSUE.
Storico versioni
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