Art. 8

Impossibilità tecnica di utilizzare e-Curia per il deposito nei ricorsi diretti

In vigore dal 10 lug 2024
Impossibilità tecnica di utilizzare e-Curia per il deposito nei ricorsi diretti Nei ricorsi diretti, quando risulta tecnicamente impossibile depositare un atto processuale mediante e-Curia, il rappresentante di una parte deve informarne immediatamente la cancelleria del Tribunale mediante messaggio di posta elettronica (GC.Registry@curia.europa.eu) o mediante un mezzo di comunicazione elettronica utilizzato dal Tribunale, indicando: — il tipo di atto che si intende depositare; — eventualmente, il termine impartito per il deposito di tale atto; — la natura dell’impossibilità tecnica riscontrata, affinché i servizi dell’istituzione possano verificare se essa deriva da un’indisponibilità di e-Curia. Se tale rappresentante è tenuto all’osservanza di un termine, egli trasmette una copia dell’atto alla cancelleria del Tribunale con ogni mezzo appropriato (deposito di una versione cartacea o trasmissione per via postale, con posta elettronica o qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronica utilizzato dal Tribunale). Tale trasmissione dev’essere seguita dal deposito dell’atto mediante e-Curia non appena sia di nuovo tecnicamente possibile utilizzare l’applicazione. Il Tribunale o il presidente, a seconda dei casi, si pronuncia sull’accettazione dell’atto depositato mediante e-Curia dopo il termine impartito, in considerazione degli elementi fatti valere dall’autore del deposito per dimostrare che è stato tecnicamente impossibile depositare tale atto mediante e-Curia entro il suddetto termine.
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