Art. 9
Impossibilità tecnica di utilizzare e-Curia per il deposito nelle cause pregiudiziali
In vigore dal 10 lug 2024
Impossibilità tecnica di utilizzare e-Curia per il deposito nelle cause pregiudiziali
Nelle cause pregiudiziali, quando il rappresentante di un interessato menzionato dall’articolo 23 dello statuto, la persona autorizzata a stare in giudizio personalmente o a rappresentare una parte nel procedimento principale o la persona che agisce per conto di un organo giurisdizionale nazionale dispone di un profilo utente e risulta tecnicamente impossibile depositare un atto processuale mediante e-Curia, tale rappresentante o tale persona deve informarne immediatamente la cancelleria del Tribunale mediante messaggio di posta elettronica (GC.Registry@curia.europa.eu) o mediante un mezzo di comunicazione elettronica utilizzato dal Tribunale.
Se tale rappresentate o tale persona è tenuto all’osservanza di un termine, egli trasmette una copia dell’atto alla cancelleria del Tribunale con ogni mezzo appropriato (deposito di una versione cartacea o trasmissione per via postale, con messaggio di posta elettronica o qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronica utilizzato dal Tribunale). Egli deve depositare l’atto mediante e-Curia non appena sia di nuovo tecnicamente possibile utilizzare l’applicazione.
Storico versioni
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