Art. 6
Notifica degli atti processuali
In vigore dal 10 lug 2024
Notifica degli atti processuali
Gli atti processuali, ivi comprese le sentenze e ordinanze, sono notificati mediante e-Curia ai titolari di un profilo utente e-Curia che, in una causa, rappresentano una parte o un interessato menzionato dall’articolo 23 dello statuto o agiscono in nome proprio o di una parte nel procedimento principale o per conto di un organo giurisdizionale nazionale. Anche i titolari di un profilo assistente sono destinatari di tali notifiche.
Nei casi previsti dallo statuto e dal regolamento di procedura, le notifiche agli Stati membri, agli altri Stati aderenti all’accordo SEE, agli Stati terzi, alle istituzioni nonché all’Autorità di vigilanza AELS sono effettuate mediante e-Curia se il destinatario ha accettato tale modalità di notifica.
Gli atti processuali possono altresì essere notificati secondo le altre modalità di trasmissione previste dal regolamento di procedura se il volume o la natura del documento lo richiedano o qualora l’utilizzo di e-Curia si riveli tecnicamente impossibile.
Qualora l’utilizzo di e-Curia si riveli tecnicamente impossibile e se l’urgenza lo richiede, il cancelliere trasmette gli atti processuali mediante qualsiasi modalità appropriata. Tale trasmissione deve essere seguita da una notifica mediante e-Curia non appena sia di nuovo tecnicamente possibile utilizzare l’applicazione.
Storico versioni
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