Art. 5
Data e ora del deposito
In vigore dal 10 lug 2024
Data e ora del deposito
Il momento in cui un atto processuale si considera depositato ai sensi degli articoli 72, paragrafo 2, e 205, paragrafo 3, del regolamento di procedura è quello della convalida del deposito di tale atto, da parte del rappresentante di una parte o di un interessato menzionato dall’articolo 23 dello statuto, da parte della persona autorizzata a stare in giudizio personalmente o a rappresentare una parte nel procedimento principale o da parte della persona che agisce per conto dell’organo giurisdizionale interessato.
L’ora rilevante è quella del Granducato di Lussemburgo.
Storico versioni
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