Art. 3
Deposito di un atto processuale
In vigore dal 10 lug 2024
Deposito di un atto processuale
Un atto processuale si considera depositato mediante e-Curia qualora il nome utente e la password personali del rappresentante di una parte o di un interessato menzionato dall’articolo 23 dello statuto, di una persona autorizzata a stare in giudizio personalmente o a rappresentare una parte nel procedimento principale o di una persona che agisce per conto di un organo giurisdizionale nazionale siano stati utilizzati per effettuare il deposito. L’utilizzo di tale nome utente e di tale password vale quale sottoscrizione dell’atto di cui trattasi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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