Art. 3

Deposito di un atto processuale

In vigore dal 10 lug 2024
Deposito di un atto processuale Un atto processuale si considera depositato mediante e-Curia qualora il nome utente e la password personali del rappresentante di una parte o di un interessato menzionato dall’articolo 23 dello statuto, di una persona autorizzata a stare in giudizio personalmente o a rappresentare una parte nel procedimento principale o di una persona che agisce per conto di un organo giurisdizionale nazionale siano stati utilizzati per effettuare il deposito. L’utilizzo di tale nome utente e di tale password vale quale sottoscrizione dell’atto di cui trattasi.
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Deposito di un atto processuale (Art. 3 Decisione (UE) 2024/2096) — Testo vigente | Portale Normativo