Art. 10

Osservatori

In vigore dal 12 giu 2024
Osservatori 1.   La Commissione può invitare rappresentanti degli Stati membri e altri donatori a partecipare alle attività della commissione di audit. Altri donatori che contribuiscono allo strumento possono essere invitati dalla Commissione a nominare osservatori presso la commissione di audit. 2.   Gli osservatori invitati dalla Commissione possono partecipare alle riunioni della commissione di audit in tale veste e avere accesso alle informazioni. Il presidente della commissione di audit, per motivi debitamente giustificati, come riservatezza o protezione dei dati, e previa consultazione degli altri membri di detta commissione, può negare agli osservatori l'accesso alle informazioni. 3.   Il presidente della commissione di audit, previa consultazione degli altri membri di detta commissione, può invitare osservatori ad assistere alle deliberazioni della commissione di audit e chiedere loro di presentare i loro commenti orali e scritti. 4.   Gli osservatori non partecipano al processo di adozione di relazioni o raccomandazioni.
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