Art. 8
Organizzazione delle riunioni
In vigore dal 12 giu 2024
Organizzazione delle riunioni
1. Ogni anno si tengono a Bruxelles almeno sei riunioni della commissione di audit, che in casi giustificati possono svolgersi anche in altri luoghi, oppure online. La commissione di audit effettua inoltre, se le circostanze lo consentono, almeno sei visite all'anno a Kiev.
2. Il presidente provvede affinché, per ogni riunione della commissione di audit, sia raggiunto il quorum richiesto di due membri della commissione.
3. Il presidente provvede affinché le riunioni della commissione di audit servano a discutere i risultati del segretariato, a fornire orientamenti per i lavori del segretariato e a presentare relazioni alla Commissione.
4. Il presidente può convocare, se necessario, riunioni supplementari, che possono svolgersi anche in formato ibrido. Le riunioni sono organizzate con sufficiente anticipo per consentire a tutti i membri e invitati di parteciparvi.
Storico versioni
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