Art. 3
Termini
In vigore dal 23 mag 2024
Termini
1. Tutte le domande sono trattate alle condizioni ed entro i termini stabiliti dal regolamento.
2. In casi eccezionali, come previsto all', paragrafo 3, e all', paragrafo 2, del regolamento, i termini possono essere prorogati di quindici giorni lavorativi, in particolare:
a)
nel caso di domande complesse o che comportano un grande volume di dati o documenti,
b)
se una richiesta richiede la consultazione di un'istituzione, organo o organismo dell'Unione, di uno Stato membro o di una delegazione dell'Unione, oppure
c)
se è necessario consultare un terzo.
Il richiedente viene informato di tale proroga e dei relativi motivi.
Storico versioni
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Proeli:C:2024:4431:oj#art-3