Art. 3

Termini

In vigore dal 23 mag 2024
Termini 1.   Tutte le domande sono trattate alle condizioni ed entro i termini stabiliti dal regolamento. 2.   In casi eccezionali, come previsto all', paragrafo 3, e all', paragrafo 2, del regolamento, i termini possono essere prorogati di quindici giorni lavorativi, in particolare: a) nel caso di domande complesse o che comportano un grande volume di dati o documenti, b) se una richiesta richiede la consultazione di un'istituzione, organo o organismo dell'Unione, di uno Stato membro o di una delegazione dell'Unione, oppure c) se è necessario consultare un terzo. Il richiedente viene informato di tale proroga e dei relativi motivi.
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