Art. 7
Consultazione del SEAE
In vigore dal 23 mag 2024
Consultazione del SEAE
1. Le richieste di consultazione del SEAE da parte di uno Stato membro o di un'altra istituzione o un altro organo o organismo dell'Unione che ha ricevuto una domanda relativa a un documento in suo possesso, ma che proviene dal SEAE, sono presentate alla squadra «Trasparenza» o al corrispondente per l'accesso ai documenti del SEAE per posta ordinaria indirizzata al servizio europeo per l'azione esterna, Rond Point Schuman 9A, Bruxelles 1040, Belgio, o per posta elettronica all'indirizzo ACCESS-TO-DOCUMENTS@eeas.europa.eu.
2. Il SEAE esprime il suo parere tempestivamente, tenendo conto dell'eventuale termine applicabile per fornire una risposta, e al più tardi entro cinque giorni lavorativi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:C:2024:4431:oj#art-7