Art. 2

Presentazione di una domanda

In vigore dal 23 mag 2024
Presentazione di una domanda 1.   Le domande di accesso ai documenti indirizzate al SEAE sono presentate per iscritto, attraverso il sito web del SEAE, per posta elettronica indirizzata alla squadra «Trasparenza» del SEAE o per posta ordinaria indirizzata al corrispondente per l'accesso ai documenti, servizio europeo per l'azione esterna, Rond Point Schuman 9A, Bruxelles 1040, Belgio. 2.   La domanda è presentata in modo sufficientemente preciso da consentire al SEAE di individuare i documenti richiesti e trattare la domanda entro i termini previsti dal regolamento. 3.   In caso di domande non sufficientemente precise o di portata troppo ampia, il SEAE contatta tempestivamente il richiedente al fine di chiarire la richiesta o limitarne la portata conformemente all', paragrafo 2, e all', paragrafo 3, del regolamento. In assenza di risposta da parte del richiedente entro dieci giorni lavorativi, il SEAE contatta nuovamente il richiedente concedendogli cinque giorni lavorativi supplementari per chiarire la richiesta o limitarne la portata in modo da consentire al SEAE di trattarla in modo efficiente. Se il richiedente non fornisce un chiarimento o una limitazione della portata, la domanda si considera respinta. 4.   Non appena la domanda è registrata, il corrispondente per l'accesso ai documenti del SEAE invia al richiedente un avviso di ricevimento. 5.   I dati personali dei richiedenti sono trattati conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali (4).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:C:2024:4431:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo