Art. 1
In vigore dal 8 mag 2024
I soggetti di cui alla tabella figurante nel presente articolo sono esentati dall'estensione, stabilita dal regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping definitivo imposto sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese.
A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97, come modificato, gli effetti dell'esenzione decorrono dalla data di ricezione delle rispettive domande di esenzione di tali soggetti. Tali date sono indicate nella colonna «Data di decorrenza degli effetti» della tabella.
L'esenzione si applica soltanto ai soggetti specificamente indicati nella tabella figurante nel presente articolo.
I soggetti esentati notificano senza indugio alla Commissione ogni eventuale modifica del nome o dell'indirizzo, fornendo tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito a ogni eventuale modifica delle loro attività connesse a operazioni di assemblaggio per quanto riguarda le condizioni di esenzione.
Soggetti esentati
Codice addizionale TARIC
Nome
Indirizzo
Data di decorrenza degli effetti
C557
Berria Bike S.L.
Calle Blasco de Garay 19,
02600 Villarrobledo, Spagna
30.3.2022
C860
Profil Bicycles CZ s.r.o.
Hněvotín 31,
783 47 Hněvotín, Repubblica ceca
20.2.2022
C863
Decathlon Sp. z o.o.
ul. Geodezyjna 76,
03-290 Varsavia, Polonia
21.3.2022
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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