Art. 1

Art. 1

In vigore dal 8 mag 2024
I soggetti di cui alla tabella figurante nel presente articolo sono esentati dall'estensione, stabilita dal regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping definitivo imposto sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese. A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97, come modificato, gli effetti dell'esenzione decorrono dalla data di ricezione delle rispettive domande di esenzione di tali soggetti. Tali date sono indicate nella colonna «Data di decorrenza degli effetti» della tabella. L'esenzione si applica soltanto ai soggetti specificamente indicati nella tabella figurante nel presente articolo. I soggetti esentati notificano senza indugio alla Commissione ogni eventuale modifica del nome o dell'indirizzo, fornendo tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito a ogni eventuale modifica delle loro attività connesse a operazioni di assemblaggio per quanto riguarda le condizioni di esenzione. Soggetti esentati Codice addizionale TARIC Nome Indirizzo Data di decorrenza degli effetti C557 Berria Bike S.L. Calle Blasco de Garay 19, 02600 Villarrobledo, Spagna 30.3.2022 C860 Profil Bicycles CZ s.r.o. Hněvotín 31, 783 47 Hněvotín, Repubblica ceca 20.2.2022 C863 Decathlon Sp. z o.o. ul. Geodezyjna 76, 03-290 Varsavia, Polonia 21.3.2022
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