Art. 2

In vigore dal 8 mag 2024
I soggetti di cui alla tabella figurante nel presente articolo sono sotto esame a norma dell' del regolamento (CE) n. 88/97. La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso, a norma dell' del regolamento (CE) n. 88/97, ha effetto a decorrere dalla data di ricezione delle rispettive domande di sospensione di tali soggetti. Tali date sono indicate nella colonna «Data di decorrenza degli effetti» della tabella. Tali sospensioni dei pagamenti si applicano solo ai soggetti sotto esame specificamente indicati nella tabella figurante nel presente articolo. I soggetti sotto esame notificano senza indugio alla Commissione ogni eventuale modifica delle loro operazioni di assemblaggio connesse alle condizioni di sospensione, fornendo tutte le informazioni pertinenti come elementi di prova. Tali modifiche comprendono, tra l'altro, ogni modifica del nome, delle attività, della forma giuridica e dell'indirizzo dei soggetti. Soggetti sotto esame Codice addizionale TARIC Nome Indirizzo Data di decorrenza degli effetti 899I Adrisport sas Z.A. de Bellevue 7, 56390 Colpo, Francia 21.4.2023 899M Delta Sport Sp. z o.o. Strzała, ul. Zamiejska 17, 08-199 Siedlce, Polonia 22.5.2023
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