Art. 2
Autorizzazione alla commercializzazione di sementi certificate di una riproduzione successiva alla terza riproduzione
In vigore dal 24 apr 2024
Autorizzazione alla commercializzazione di sementi certificate di una riproduzione successiva alla terza riproduzione
1. Fino al 30 giugno 2025 gli Stati membri autorizzano la commercializzazione nell'Unione di sementi certificate prodotte in Belgio, Francia e nei Paesi Bassi a partire da sementi della categoria «sementi certificate di terza riproduzione», fatti salvi il paragrafo 2 e gli articoli da 3 a 5.
2. Il quantitativo totale delle sementi di cui al paragrafo 1 non supera:
a)
500 tonnellate per la produzione in Belgio;
b)
4 000 tonnellate per la produzione in Francia;
c)
400 tonnellate per la produzione nei Paesi Bassi.
Storico versioni
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