Art. 1

Autorizzazione alla commercializzazione di sementi certificate non sottoposte a ispezione in campo per quanto riguarda l'identità varietale

In vigore dal 24 apr 2024
Autorizzazione alla commercializzazione di sementi certificate non sottoposte a ispezione in campo per quanto riguarda l'identità varietale 1.   Fino al 30 giugno 2024 gli Stati membri autorizzano la commercializzazione nell'Unione di sementi certificate di lino tessile prodotte in Belgio, Francia e nei Paesi Bassi a partire da sementi della categoria «sementi certificate di terza riproduzione» e che non sono state sottoposte a ispezione in campo per quanto riguarda l'identità varietale, fatti salvi gli articoli da 3 a 5. 2.   Il quantitativo totale delle sementi di cui al paragrafo 1 non supera: a) 1 500 tonnellate per la produzione in Belgio; b) 1 500 tonnellate per la produzione in Francia; c) 270 tonnellate per la produzione nei Paesi Bassi.
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