Art. 4

Scambio di informazioni sui quantitativi autorizzati

In vigore dal 24 apr 2024
Scambio di informazioni sui quantitativi autorizzati Le autorità competenti di Belgio, Francia e Paesi Bassi si informano reciprocamente e informano immediatamente la Commissione in merito agli operatori che si avvalgono di tali deroghe e agli operatori presso i quali sono state commercializzate dette sementi.
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