Art. 2
In vigore dal 12 apr 2024
1. La concessione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è subordinata alla condizione preliminare che l’Egitto continui a compiere progressi concreti e credibili tesi al rispetto di meccanismi democratici effettivi — compreso un sistema parlamentare multipartitico — e dello Stato di diritto, nonché alla garanzia del rispetto dei diritti umani.
2. La Commissione e il SEAE monitorano il rispetto da parte dell’Egitto della condizione preliminare di cui al paragrafo 1 durante l’intero ciclo dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione.
3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio (6).
Storico versioni
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