Art. 2

Art. 2

In vigore dal 12 apr 2024
1.   La concessione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è subordinata alla condizione preliminare che l’Egitto continui a compiere progressi concreti e credibili tesi al rispetto di meccanismi democratici effettivi — compreso un sistema parlamentare multipartitico — e dello Stato di diritto, nonché alla garanzia del rispetto dei diritti umani. 2.   La Commissione e il SEAE monitorano il rispetto da parte dell’Egitto della condizione preliminare di cui al paragrafo 1 durante l’intero ciclo dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione. 3.   I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio (6).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2024:1144:oj#art-2