Art. 3

In vigore dal 19 feb 2024
1.   L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione dell'azione di cui all' è pari a 7 200 000 EUR. 2.   Le spese finanziate con l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le norme e le procedure applicabili al bilancio generale dell'Unione. 3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese finanziate con l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude un accordo di contributo con l'AIEA. L’accordo di contributo dispone che l'AIEA assicuri al contributo dell'Unione una visibilità adeguata alla sua entità. 4.   La Commissione si adopera per concludere l’accordo di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Informa il Consiglio di tutte le difficoltà incontrate e della data di conclusione dell’accordo.
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