Art. 1
In vigore dal 19 feb 2024
1. In vista dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, della strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea e della bussola strategica per la sicurezza e la difesa, l'Unione continua a sostenere le attività svolte dall'AIEA mediante un'azione operativa.
2. Gli obiettivi generali dell'azione di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:
a)
promuovere l'adesione ai pertinenti strumenti internazionali giuridicamente vincolanti e non vincolanti al fine di aumentare la sicurezza nucleare a livello mondiale;
b)
assistere gli Stati nell'istituire, mantenere e sostenere sistemi nazionali di sicurezza nucleare per materiali nucleari e altri materiali radioattivi, anche durante il trasporto, e gli impianti associati utilizzati per scopi pacifici;
c)
sostenere l'AIEA nello svolgimento del ruolo centrale di agevolare e promuovere la cooperazione internazionale e accrescere la visibilità e la consapevolezza attraverso la comunicazione in materia di sicurezza nucleare.
3. Gli obiettivi specifici dell'azione di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:
a)
fornire assistenza in materia di sicurezza nucleare all'Ucraina;
b)
rafforzare la partecipazione delle donne a carriere connesse alla sicurezza nucleare, in particolare al programma di borse di studio Marie Skłodowska-Curie;
c)
sviluppare capacità per rafforzare la sicurezza nucleare negli Stati membri dell'AIEA.
4. Una descrizione dettagliata dell'azione di cui al paragrafo 1 figura nell'allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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