Art. 1

In vigore dal 19 feb 2024
1.   In vista dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, della strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea e della bussola strategica per la sicurezza e la difesa, l'Unione continua a sostenere le attività svolte dall'AIEA mediante un'azione operativa. 2.   Gli obiettivi generali dell'azione di cui al paragrafo 1 sono i seguenti: a) promuovere l'adesione ai pertinenti strumenti internazionali giuridicamente vincolanti e non vincolanti al fine di aumentare la sicurezza nucleare a livello mondiale; b) assistere gli Stati nell'istituire, mantenere e sostenere sistemi nazionali di sicurezza nucleare per materiali nucleari e altri materiali radioattivi, anche durante il trasporto, e gli impianti associati utilizzati per scopi pacifici; c) sostenere l'AIEA nello svolgimento del ruolo centrale di agevolare e promuovere la cooperazione internazionale e accrescere la visibilità e la consapevolezza attraverso la comunicazione in materia di sicurezza nucleare. 3.   Gli obiettivi specifici dell'azione di cui al paragrafo 1 sono i seguenti: a) fornire assistenza in materia di sicurezza nucleare all'Ucraina; b) rafforzare la partecipazione delle donne a carriere connesse alla sicurezza nucleare, in particolare al programma di borse di studio Marie Skłodowska-Curie; c) sviluppare capacità per rafforzare la sicurezza nucleare negli Stati membri dell'AIEA. 4.   Una descrizione dettagliata dell'azione di cui al paragrafo 1 figura nell'allegato.
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