Art. 2
In vigore dal 19 feb 2024
1. L'alto rappresentante («AR») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'attuazione tecnica dell'azione di cui all' è affidata all'AIEA.
3. L'AIEA svolge il compito di cui al paragrafo 2 sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine, l'AR stabilisce le modalità necessarie con l'AIEA.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2024:656:oj#art-2