Art. 2

In vigore dal 19 feb 2024
1.   L'alto rappresentante («AR») è responsabile dell'attuazione della presente decisione. 2.   L'attuazione tecnica dell'azione di cui all' è affidata all'AIEA. 3.   L'AIEA svolge il compito di cui al paragrafo 2 sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine, l'AR stabilisce le modalità necessarie con l'AIEA.
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