Art. 3

In vigore dal 19 feb 2024
1.   L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione dell’azione di cui all’ è pari a 2 686 427 EUR. 2.   Le spese finanziate con l’importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le norme e le procedure applicabili al bilancio generale dell’Unione. 3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese finanziate con l’importo di riferimento di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude una convenzione di sovvenzione con l’OAS/CICTE. La convenzione di sovvenzione stabilisce che l’OAS/CICTE deve assicurare al contributo dell’Unione una visibilità corrispondente alla sua entità. 4.   La Commissione si adopera per concludere la convenzione di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale contesto e della data di conclusione della convenzione.
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