Art. 2

In vigore dal 19 feb 2024
1.   L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR») è responsabile dell’attuazione della presente decisione. 2.   L’esecuzione tecnica dell’azione di cui all’ è a cura dell’OAS/CICTE. 3.   L’OAS/CICTE svolge il compito di cui al paragrafo 2 del presente articolo sotto la responsabilità dell’AR. A tal fine, l’AR definisce le necessarie modalità con l’OAS/CICTE.
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