Art. 2
In vigore dal 19 feb 2024
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.
2. L’esecuzione tecnica dell’azione di cui all’ è a cura dell’OAS/CICTE.
3. L’OAS/CICTE svolge il compito di cui al paragrafo 2 del presente articolo sotto la responsabilità dell’AR. A tal fine, l’AR definisce le necessarie modalità con l’OAS/CICTE.
Storico versioni
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