Art. 1
In vigore dal 19 feb 2024
1. Conformemente alla strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, adottata il 12 dicembre 2003, l’Unione continua a sostenere le attività svolte dall’OAS/CICTE mediante un’azione operativa a sostegno del rafforzamento della sicurezza e protezione biologica in America latina.
2. Gli obiettivi generali dell’azione di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:
a)
rafforzare i quadri normativi nazionali esistenti in materia di sicurezza e protezione biologica negli Stati beneficiari;
b)
promuovere una maggiore osservanza dei regimi internazionali favorendo la collaborazione e la cooperazione tra gli Stati partecipanti attraverso esercizi innovativi quali gli «esercizi di valutazione a pari livello», nonché fornendo assistenza agli stati partecipanti per le loro presentazioni e dichiarazioni relative ai pertinenti strumenti in materia di armi biologiche;
c)
rafforzare la capacità dei settori pubblico e privato di garantire la sicurezza delle armi biologiche attraverso attività di formazione;
d)
creare una comunità o una rete regionale di attori dei settori pubblico e privato impegnati nella sicurezza e protezione biologica.
3. Una descrizione particolareggiata dell’azione di cui al paragrafo 1 figura nell’allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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