Art. 1

In vigore dal 19 feb 2024
1.   Conformemente alla strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, adottata il 12 dicembre 2003, l’Unione continua a sostenere le attività svolte dall’OAS/CICTE mediante un’azione operativa a sostegno del rafforzamento della sicurezza e protezione biologica in America latina. 2.   Gli obiettivi generali dell’azione di cui al paragrafo 1 sono i seguenti: a) rafforzare i quadri normativi nazionali esistenti in materia di sicurezza e protezione biologica negli Stati beneficiari; b) promuovere una maggiore osservanza dei regimi internazionali favorendo la collaborazione e la cooperazione tra gli Stati partecipanti attraverso esercizi innovativi quali gli «esercizi di valutazione a pari livello», nonché fornendo assistenza agli stati partecipanti per le loro presentazioni e dichiarazioni relative ai pertinenti strumenti in materia di armi biologiche; c) rafforzare la capacità dei settori pubblico e privato di garantire la sicurezza delle armi biologiche attraverso attività di formazione; d) creare una comunità o una rete regionale di attori dei settori pubblico e privato impegnati nella sicurezza e protezione biologica. 3.   Una descrizione particolareggiata dell’azione di cui al paragrafo 1 figura nell’allegato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2024:645:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo