Art. 4
Requisiti per la trasmissione di informazioni sui soggetti a remunerazione elevata
In vigore dal 29 gen 2024
Requisiti per la trasmissione di informazioni sui soggetti a remunerazione elevata
1. Le ANC trasmettono ogni anno alla BCE le informazioni sui soggetti a remunerazione elevata di cui all’allegato I degli orientamenti dell’ABE ABE/GL/2022/08 e segnalate dai seguenti soggetti vigilati stabiliti nel rispettivo Stato membro partecipante:
a)
soggetti vigilati significativi al massimo livello di consolidamento negli Stati membri partecipanti, su base consolidata;
b)
soggetti vigilati significativi che non fanno parte di un gruppo vigilato, su base individuale;
c)
soggetti vigilati significativi diversi da quelli di cui alle lettere a) o b) e dai quali le ANC raccolgono tali informazioni.
2. Le ANC trasmettono ogni anno alla BCE le informazioni sui soggetti a remunerazione elevata di cui all’allegato I degli orientamenti dell’ABE ABE/GL/2022/08, aggregate a livello del rispettivo Stato membro partecipante.
Storico versioni
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