Art. 6
Qualità dei dati
In vigore dal 29 gen 2024
Qualità dei dati
1. Le ANC:
a)
verificano e valutano la qualità e l’affidabilità delle informazioni messe a disposizione della BCE ai sensi della presente decisione;
b)
applicano le regole di convalida elaborate, aggiornate e pubblicate dall’ABE;
c)
eseguono i controlli integrativi sulla qualità dei dati stabiliti dalla BCE in collaborazione con le ANC.
2. Le ANC eseguono la valutazione della qualità dei dati loro trasmessi in conformità alle seguenti disposizioni:
a)
per i seguenti soggetti vigilati, entro il decimo giorno lavorativo successivo alla ricezione dei dati conformemente alla data d’invio del 15 giugno:
i)
soggetti vigilati significativi che effettuano le segnalazioni al massimo livello di consolidamento negli Stati membri partecipanti;
ii)
soggetti vigilati significativi non facenti parte di un gruppo vigilato;
iii)
soggetti vigilati che sono classificati come significativi in conformità con il criterio dei tre soggetti vigilati più significativi nei propri Stati membri ed effettuano le segnalazioni su base consolidata, o su base individuale, se non sono tenuti a segnalare su base consolidata;
3. Oltre ad essere conformi alle regole di convalida e ai controlli sulla qualità dei dati di cui al paragrafo 1, le informazioni sono trasmesse in conformità agli ulteriori requisiti minimi per l’accuratezza di seguito indicati:
a)
le ANC forniscono informazioni, se del caso, sugli sviluppi desumibili dalle informazioni trasmesse;
b)
le informazioni sono complete, eventuali lacune sono evidenziate e spiegate alla BCE e, se del caso, tali lacune sono colmate senza indebito ritardo.
Storico versioni
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