Art. 4 · Requisiti per la trasmissione di informazioni sui soggetti a remunerazione elevata

Art. 4

Requisiti per la trasmissione di informazioni sui soggetti a remunerazione elevata

In vigore dal 29 gen 2024
Requisiti per la trasmissione di informazioni sui soggetti a remunerazione elevata 1.   Le ANC trasmettono ogni anno alla BCE le informazioni sui soggetti a remunerazione elevata di cui all’allegato I degli orientamenti dell’ABE ABE/GL/2022/08 e segnalate dai seguenti soggetti vigilati stabiliti nel rispettivo Stato membro partecipante: a) soggetti vigilati significativi al massimo livello di consolidamento negli Stati membri partecipanti, su base consolidata; b) soggetti vigilati significativi che non fanno parte di un gruppo vigilato, su base individuale; c) soggetti vigilati significativi diversi da quelli di cui alle lettere a) o b) e dai quali le ANC raccolgono tali informazioni. 2.   Le ANC trasmettono ogni anno alla BCE le informazioni sui soggetti a remunerazione elevata di cui all’allegato I degli orientamenti dell’ABE ABE/GL/2022/08, aggregate a livello del rispettivo Stato membro partecipante.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2024:461:oj#art-4